Tipologie di associazioni e società sportive dilettantistiche
La legge di bilancio 2018 ha introdotti sostanziali innovazioni nell’ambito del regime fiscale e delle agevolazioni per le varie tipologie di società sportive dilettantistiche, al fine di favorire il processo di ammodernamento di quel settore. Infatti, unitamente alle forme riconducibili a soggetti (enti) senza fini di lucro già esistenti, che non hanno, cioè, la possibilità di distribuire utili, vale a dire l’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) e la società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (S.S.D.R.L), dal 1° gennaio di quest’anno è stata introdotta anche la società sportiva dilettantistica lucrativa (S.S.D.L.).
Questa nuova tipologia non ha limiti né sul piano della redistribuzione degli utili (lucro soggettivo), né su quello del fatturato (lucro oggettivo), trasformando così, di fatto, la normativa secondo cui le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate anche da società con scopi lucrativi.
Sul piano fiscale, le nuove SSDL possono fruire dell’Ires ridotta al 50%, senza però poter accedere ad agevolazioni fiscali, che rimangono prerogativa esclusiva delle ASD e delle SSDRL, vale a dire le realtà dilettantistiche, associative e societarie senza fini di lucro. Agli effetti delle agevolazioni previste dalla LdB/2018, si sommano gli esiti di possibile qualifica delle SSDL come imprese sociali, considerate fra le attività di interesse generale, per l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Per ottenere il riconoscimento di associazione o società sportiva e, di conseguenza, potere usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro Nazionale del CONI, con una procedura telematica, che prevede durata annuale con rinnovo automatico.
E fra le due formule già esistenti, senza fini di lucro, qual è la più vantaggiosa? Sia la ASD che la SSDRL possono godere di un particolare regime fiscale agevolato che permette un regime forfettario sia per l’Iva che per le imposte dirette, consentendo di pagare salari di preparatori atletici, allenatori, collaboratori in genere e, naturalmente, atleti, usufruendo dell’esenzione totale da imposte dirette o sostitutive sui redditi, fino ad un massimo di 7.500 € all’anno, nonché delle ritenute fiscali del 23% per compensi non superiori ad € 28.158,28 su base annua, purché, oltre all’iscrizione al Coni, rilevino proventi istituzionali non superiori a 250.000 € all’anno.
In caso di responsabilità patrimoniale, nelle SSDRL, se non ci sono fidejussioni cauzionali personali, è limitata al deposito del capitale sociale, mentre per le ASD, in caso di dissesto finanziario, i debiti contratti sono tutti a carico del Presidente Coloro che scelgono la formula della Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata devono sostenere costi di gestione più alti, in quanto sono maggiori gli adempimenti, sia fiscali che civilistici, e non possono eventualmente usufruire del contributo del 5 per mille, al quale invece possono accedere le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Al momento di scegliere la tipologia di apertura, si consiglia di esaminare le dimensioni e l’entità delle attività sportive che si intende praticare: alcune realtà come le polisportive, per esempio, hanno bisogno di strutture organizzative più vaste. Bisognerà poi analizzare il bacino della potenziale utenza, il territorio e quali realtà simili esistono già nel circondario. Realtà sportive dilettantistiche con molti iscritti, possono diventare un vero business anche sotto forma di semplice associazione, e il 95% circa, in Italia, sono proprio costituite da ASD, formula che prevede la detrazione forfetizzata per l’IVA in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni di pubblicità, il 10% per le sponsorizzazioni e un’ultima detrazione di 1/3 dell’imposta per le cessioni e concessioni di diritti di trasmissioni radiofoniche e televisive. Ha la meglio anche una più fluente semplicità burocratica in fase di costituzione e gestione.
E’ anche possibile, invece, trasformare una società non lucrativa in una a scopo di lucro, e per farlo è prevista una serie di prescrizioni nello statuto sociale, affinché sia garantito lo svolgimento effettivo di attività sportiva dilettantistica. Tra le altre norme, vige il divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione.
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